STATUTO NUOVO GENNAIO 2011
SCI CLUB CERVINO – VALTOURNENCHE
STATUTO
A GENERALITA’
Art. 1 E’ costituita in Comune di Valtournenche l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata SCI CLUB CERVINO-VALTOURNENCHE A.S.D.
Essa nasce per la confluenza in un unico Sci Club di tre realtà associative già operanti nell’alta Valtournenche: lo Sci Club Cervino, lo Sci Club Valtournenche e lo Sci Club Plateau Rosà.
Art. 2 L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, neppure indirettamente, avanzi di gestione, fondi di riserva, altre risorse finanziarie o capitale.
I proventi eventualmente derivanti dall’esercizio delle attività svolte verso terzi non soci e dietro corrispettivo saranno impiegati per il raggiungimento degli scopi sociali oppure contribuiranno alla costituzione del fondo comune e non potranno in alcun caso essere distribuiti tra i soci per tutta la durata del Club.
Art. 3 L’Associazione ha per scopo la diffusione della pratica degli sport invernali intesi come mezzo di formazione psico fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica o ricreativa.
Essa viene costituita con le discipline già praticate dagli Sci Club fondatori: lo sci alpino e sci di fondo.
Inoltre può costituire sezioni dedicate alla promozione e alla pratica di tutte le discipline FISI e degli sport invernali in genere.
E’ inoltre prevista nell’ambito degli scopi dell’Associazione la promozione e la valorizzazione delle stazioni sciistiche di Valtournenche e Breuil-Cervinia, attraverso l’attività di organizzazione di gare e manifestazioni connesse allo sviluppo degli sport di montagna.
Art. 4 I colori sociali sono l’Azzurro, il Rosso e il Bianco.
Art. 5 La durata dell’Associazione è illimitata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei soci.
L’ordinamento interno e l’Amministrazione del Club sono disciplinati dal presente Statuto, che potrà essere modificato soltanto dall’Assemblea Straordinaria di cui ai successivi articoli 32, 35 e 36.
Art. 6 L’esercizio sociale inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo.
Art. 7 La sede sociale è a Valtournenche in fraz. Breuil-Cervinia, via circonvallazione n. 18.
Nella sede sociale e nei locali sociali appositamente predisposti potranno essere svolte attività sociali e ricreative a favore dei soci, potranno essere inoltre svolte attività di servizio e commerciali nell’ambito delle norme di legge e dei principi statutari.
Art. 8 L’Associazione è affiliata alla FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) e ne accetta espressamente lo Statuto e i regolamenti.
B. SOCI
Art. 9 L’Associazione allo Sci Club implica ad ogni effetto l’accettazione dello Statuto, delle delibere dell’Assemblea e dei regolamenti interni.
Art. 10 Sono previste le seguenti categorie di soci:
- Benemeriti
- Ordinari
Art. 11 I soci Benemeriti sono nominate dall’Assemblea Generale dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemerenze acquisite nei confronti della Società e non decadono.
Art. 12 I soci Ordinari sono coloro che prendono parte alle attività della Società e sono in regola con il versamento della quota associativa annuale. L’iscrizione allo Sci Club ha efficacia dal 1 ottobre al 30 settembre dell’anno successivo.
Art. 13 Tutti i soci hanno il dovere di regolare il proprio comportamento secondo le tradizioni della Federazione Italiana Sport Invernali e della correttezza sportiva.
Art. 14 Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante deve:
a) redigere una domanda su apposito modulo e, qualora risulti già classificato in una qualunque disciplina sportiva della Federazione Italiana Sport Invernali sia a livello internazionale che nazionale, allegare alla stessa nullaosta di trasferimento firmato dal Presidente dell’Associazione di provenienza.
b) il socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente Statuto e i Regolamenti dell’Associazione.
c) la validità della qualità di socio conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea Generale; in caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni vale il principio del silenzio-assenso.
d) in caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate da chi esercita la patria potestà, che a sua volta dovrà essere associato.
Art. 15 Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee Sociali nonché di elettorato attivo e passivo.
Art. 16 La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali sociali, secondo le modalità stabilite nell’apposito Regolamento.
Art. 17 I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
a) dimissione volontaria
b) morosità, in caso di mancato pagamento della quota sociale annua entro le date stabilite ogni anno dal consiglio direttivo.
c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
La perdita della qualifica di socio comporta automaticamente il decadere di qualsiasi carica sociale.
Art. 18 Il Consiglio Direttivo può irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che adottino un contegno contrario alla buona educazione sportiva:
a) ammonizione
b) sospensione da ogni attività o da incarichi sociali per un periodo determinato
c) radiazione
Art. 19 Il provvedimento di radiazione deliberato dal Consiglio Direttivo di cui al precedente art. 18, comma c) è immediatamente efficace, ma deve essere ratificato dalla successiva Assemblea Ordinaria.
Art. 20 Entro 60 giorni dalla sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio Direttivo, il socio può impugnarla avanti alla FISI.
Art. 21 Il Consiglio Direttivo deve comunicare immediatamente all’interessato e al Comitato Regionale della Federazione Italiana Sport Invernali, il provvedimento di radiazione adottato.
Art. 22 L’associato radiato non può essere più riammesso.
Art. 23 I soci morosi potranno venire riammessi con la procedura di cui all’art. 14 che precede e previo pagamento di tutte le quote arretrate.
C. ORGANI SOCIALI
Assemblea
Art. 24 L’Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Art. 25 Possono partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell’Associazione e partecipare alle votazioni i soci che siano in regola con il versamento della quota associativa annua. Fatto salvo quanto previsto all’art. 26 ogni socio ha diritto ad un voto.
Art. 26 I soci minorenni sono rappresentati di diritto da un solo soggetto che eserciti la patria potestà, che avrà diritto di voto per conto del minorenne o dei minorenni se in regola con la quota associativa. Ogni socio potrà inoltre rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un solo ulteriore associato.
Art. 27 La convocazione dell’Assemblea Ordinaria dovrà avvenire almeno una volta all’anno.
Art. 28 La convocazione avverrà minimo 20 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e pubblicazione sul sito internet dello Sci Club. Il Consiglio direttivo potrà valutare l’opportunità di inviare l’avviso di convocazione a ciascun socio con qualsiasi mezzo che garantisca tempestiva informazione sugli argomenti all’ordine del giorno. Sarà ritenuto idoneo anche un invito trasmesso ad un solo componente di un nucleo famigliare pur comprendente più soci.
Art. 29 Copia dell’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere inviata anche al Revisore dei conti.
Art. 30 L’Assemblea dei soci nomina il Presidente dell’assemblea, il Segretario ed eventualmente gli scrutatori stabilendo le modalità di voto ove necessario.
Delle Assemblee viene redatto verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dai due scrutatori. Il Consiglio Direttivo adotterà ogni più opportuna iniziativa per dare notizia a tutti gli associati delle decisioni assunte dagli organi sociali.
Art. 31 L’Assemblea ordinaria delibera in merito a:
a) approvazione della relazione programmatica, bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo
b) nomina del Consiglio Direttivo
c) ratifica dei provvedimenti del Consiglio Direttivo
d) nomina dei soci benemeriti
e) qualsiasi altra materia indicata nell’ordine del giorno che non rientri nelle competenze dell’Assemblea straordinaria
Art. 32 L’Assemblea dei soci si riunisce in sede straordinaria per deliberare in merito a:
a) modifiche da apportare allo Statuto e redazione o modifica di eventuali altri regolamenti
b) scioglimento dell’Associazione
c) fusioni
d) indicazione del soggetto a cui destinare il residuo attivo all’atto di scioglimento dell’Associazione
Art. 33 L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 34 La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta dal Consiglio Direttivo con maggioranza di due terzi dei componenti, oppure da 1/5 dei soci. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell’Associazione indicando l’ordine del giorno proposto. L’Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente entro quindici giorni dalla richiesta secondo le modalità di cui all’art. 28.
Art. 35 L’Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 36 Trascorsa un’ora dalla prima convocazione salvo diversa indicazione tanto l’Assemblea Ordinaria che l’Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo nel caso di scioglimento per il quale l’Assemblea Straordinaria dovrà deliberare a maggioranza qualificata stabilita in ¾ più uno degli aventi diritto al voto.
Consiglio Direttivo
Art. 37 L’assemblea nomina il Consiglio Direttivo che deve essere compreso fra un minimo di cinque e un massimo di sette Consiglieri a cui si sommano i rappresentanti di sezione ove esistenti; nomina inoltre un Revisori dei Conti.
I Consiglieri devono essere scelti tra i soci dello Sci Club.
La funzione di Consigliere è incompatibile con qualsiasi rapporto di collaborazione remunerato con lo Sci Club, qualunque natura esso assuma.
L’incompatibilità perdura per tutta la durata del mandato.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla FISI, in regola con il pagamento della quota associativa che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della Federazione medesima, non abbiano riportate condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
Il Consiglio Direttivo alla prima riunione nomina nel suo seno il Presidente, un Vice Presidente e un Segretario con funzioni di Tesoriere. Gli eletti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto, in ordine di votazione alla carica di Consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo Consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti e i nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. I nuovi Consiglieri che prenderanno la qualifica di “Consigliere aggiunto”, non potranno superare la metà dei componenti del consiglio. Qualora ciò avvenisse il Presidente dovrà convocare l’Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 38 Il presente Statuto stabilisce i seguenti criteri di rappresentanza negli organismi sociali: tra i membri del Consiglio Direttivo non ci potranno essere meno di due residenti nell’ambito della Comunità Montana e, specularmente, non meno di due non residenti. Nell’ipotesi di mancanza o insufficiente numero di candidati dell’una o dell’altra comunità non si darà luogo alla regola.
Art. 39 La nomina dei Consiglieri avviene a scrutinio segreto e ciascun socio potrà esprimere non più di 5 preferenze nell’ipotesi in cui i Consiglieri siano 7, non più di 4 preferenze nell’ipotesi in cui i Consiglieri siano 6 e non più di 3 preferenze nell’ipotesi in cui i consiglieri siano 5, esclusi i rappresentanti delle singole sezioni. Risulteranno eletti i soci che otterranno il maggior numero di consensi, nel rispetto dei criteri di rappresentanza stabiliti nel precedente art. 38. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto a ricevere alcun compenso, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento dell’incarico.
Art. 40 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri.
Le delibere del Consiglio si possono assumere anche con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto.
Il Consiglio è validamente costituito quando alla riunione è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti.
Le delibere assunte con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Art. 41 E’ compito del Consiglio Direttivo:
a) esaminare le domande di ammissione, accettarle o respingerle, e accettare le dimissioni dei soci;
b) determinare le quote associative annuali;
c) adottare i provvedimenti disciplinari;
d) compilare i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea dei soci e curare gli affari di ordine amministrativo;
e) tenere aggiornati libri sociali;
f) approvare il programma per la programmazione sciistica dei soci e per quella tecnica degli atleti, nonché il programma sportivo sociale;
g) costituire o meno nuove sezioni;
h) nominare le commissioni stabilendo il numero dei componenti e fissandone le funzioni;
i) stabilire le date delle Assemblee Ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare le Assemblee Straordinarie quando lo reputi necessario o le vengano richieste dai soci a norma dell’art. 34;
j) provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento dell’attività sociale e dei regolamenti interni;
k) stabilire le norme per l’uso degli impianti sportivi;
l) svolgere le proprie funzioni anche avvalendosi di personale o terzi in genere esterni al Consiglio stesso e se necessario anche non soci;
m) definire i rapporti economici e provvedere alla gestione diretta del personale dipendente e dei collaboratori esterni.
Art. 42 Il Presidente dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza;
Art. 43 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in tutti i casi in cui quest’ultimo gli conferisca tale mandato.
In Caso di assenza o di impedimento del Presidente il Vice Presidente dovrà agire in sua vece. Presiederà inoltre l’Assemblea Ordinaria o Straordinaria, in caso di assenza o impedimento del Presidente.
Art. 43 bis Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo e come Tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Revisori dei conti
Art. 44 Il Revisore è eletto dall’Assemblea dei soci e può anche non essere socio.
Il Revisore viene convocato e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 45 Il Revisore deve esercitare la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione, in particolare controllando la regolarità delle registrazioni contabili, delle procedure amministrative e il rispetto delle normative in vigore.
In caso di irregolarità riscontrate deve comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo le proprie osservazioni in modo che siano adottati i necessari provvedimenti.
Art. 46 Il Revisore nell’esercizio delle sue funzioni:
a) effettua controlli durante l’esercizio sulla contabilità e provvede a redigere le relative relazioni;
b) provvede ad accompagnare il bilancio proposto dal Consiglio Direttivo con una propria relazione che deve essere presentata all’Assemblea annuale dei soci.
Art. 47 Se decade o si dimette nel corso del triennio, il Presidente del Consiglio Direttivo deve convocare con sollecitudine un’Assemblea dei soci per provvedere alla nomina di un nuovo Revisore.
D. STRUTTURE OPERATIVE
Sezioni
Art. 48 Possono essere costituite sezioni per tutte le discipline FISI quando il numero degli aderenti superi il 5% degli iscritti all’Associazione e il Consiglio Direttivo delibererà in merito.
Ogni sezione nominerà al proprio interno un comitato composto da uno a cinque membri a cui è demandata la gestione della Sezione che opererà in piena autonomia per quanto riguarda l’attività in genere e la sua programmazione.
I programmi di attività saranno presentati al Consiglio Direttivo che deciderà sulla loro attuazione destinando agli stessi le risorse necessarie.
Il Comitato nominerà un Responsabile il quale di diritto è membro effettivo del Consiglio Direttivo.
All’atto della Costituzione della presente Associazione risulta costituita la sezione Sci Nordico che pertanto ha già riconosciuto quale consigliere un proprio rappresentante di diritto.
Direttore tecnico
Art. 49 Il Consiglio direttivo può nominare un Direttore tecnico, il quale risponde al Consiglio per l’impo
stazione del programma tecnico agonistico dello Sci Club. La qualifica, il ruolo, la responsabilità e le funzioni del Direttore Tecnico saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.
E. PATRIMONIO
Art. 50 I mezzi finanziari sono costituiti:
a) dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo e iscritte nel bilancio preventivo;
b) dalle eventuali elargizioni fatte da soci e a terzi;
c) dai contributi di enti e associazioni;
d) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione;
e) dai proventi derivanti dalle sponsorizzazioni.
Art. 51 Il Patrimonio sociale è costituito:
a) dagli impianti sportivi di proprietà della società;
b) dai trofei aggiudicati definitivamente in gare;
c) dal materiale, attrezzi e capi di abbigliamento di proprietà sociale;
d) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;
e) da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all’Associazione;
f) dalle donazioni, lasciti e successioni.
E’ fatto divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale sociale durante la vita dell’Associazione, salvo che tale distribuzione non sia prevista per legge.
Art. 52 In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
F. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 53 Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti e il terzo con funzioni di Presidente dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Aosta.
Art. 54 La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando anche il nominativo del proprio arbitro.
Art. 55 L’altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto e in difetto l’arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Aosta.
Art. 56 L’Arbitrato avrà sede in Aosta e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, a ogni effetto, come irrituale.
Art. 57 Per ogni modifica al presente Statuto che possa essere proposta dal Consiglio Direttivo o dai soci che abbiano presentato istanza secondo quanto prevede il presente Statuto verrà convocata ai sensi del precedente art. 34 l’Assemblea Straordinaria che delibererà sulle proposte di modifica dello Statuto con le modalità di cui ai precedenti artt. 35 e 36.
Art. 58 Il presente Statuto entrerà in vigore immediatamente all’atto della sua approvazione da parte dell’Assemblea Straordinaria. Nel periodo, transitorio sino al rinnovo delle cariche, resteranno in vigore le attuali cariche sociali.
Art. 59 Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme stabilite dalla FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI alla quale l’Associazione aderisce e, in genere, le norme di legge.
Art. 60 Ogni altra regolamentazione non prevista nel presente Statuto deve intendersi abrogata.
Art. 61 Tre copie del presente Statuto dovranno essere firmate dal Presidente e depositate una presso la sede sociale, l’altra presso la FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI e una presso il Comitato Valdostano FISI ASIVA di Aosta.






